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Coronavirus, covid-19

Coronavirus e asili nido. Si può chiedere il rimborso?

Il Covid-19 ha causato la sospensione delle attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado: il pagamento delle rette scolastiche è ancora giustificato? Si può chiedere un rimborso?


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L’emergenza sanitaria ha costretto i nostri figli in casa, lontano dai parchi pubblici ma anche dalle scuole. A ben guardare, la sospensione della frequenza scolastica è stata una delle primissime misure di contenimento adottate.

Inizialmente si trattava di una sospensione fino al 15 marzo ma non ci è voluto molto per capire che il termine del 15 marzo era un’utopia e che la sospensione si sarebbe protratta ben più oltre. Al momento si parla di riapertura delle scuole a settembre, con modalità ancora non ben precisate.

Come abbiamo imparato a capire, i danni del Covid-19 sono trasversali e ad ampio raggio e in questo caso colpiscono famiglie, insegnanti, istituti scolastici, bambini e studenti.

Facciamo allora un po’ ordine.

Per gli studenti universitari, il Governo ha espressamente parificato, in termini di crediti formativi, la didattica in modalità telematica alla didattica frontale, tant’è che, in tempi di Coronavirus, è stato possibile conseguire la laurea “ugualmente”, a distanza.

Per quanto riguarda gli insegnanti, il D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha previsto norme speciali per l’integrazione salariale a favore dei dipendenti assunti e di tali misure di sostegno al reddito fruiscono sia le scuole pubbliche sia le scuole paritarie (enti, associazioni, fondazioni).

E le famiglie?

La maggior parte delle famiglie con figli iscritti a scuole paritarie si è vista richiedere il versamento integrale della rata di marzo e, in certi casi, anche di aprile; in altri casi, il pagamento della rata di aprile è stato richiesto in misura ridotta. Analoghe questioni si pongono, verosimilmente, per la prossima rata di maggio.

Ogni scuola paritaria, in quanto ente autonomo, valuta da sé come gestire le difficoltà del periodo ma, per una famiglia che attualmente può essere priva di redditi, anche il pagamento della retta scolastica può diventare un costo eccessivo. Consideriamo i casi, che pure esistono, in cui seguire i contenuti a distanza sia impossibile per la mancanza di idonei e sufficienti dispositivi digitali in capo alle famiglie e ancor di più i casi che coinvolgono bambini iscritti al nido, alla scuola materna o ai primissimi anni delle elementari: in questi casi, per l’età dei piccoli alunni, l’ambiente scolastico non è solo luogo di fruizione di nozioni, ascoltabili da casa, ma anche, e soprattutto, luogo di custodia e accudimento. In casi di questo tipo la prestazione scolastica ha contenuto più ampio, a fronte del quale la retta scolastica, anche se ridotta, può non essere proporzionata rispetto a un servizio oggettivamente non fruito. Indipendentemente poi dall’anno di iscrizione, molto spesso la retta scolastica comprende anche una quota parte destinata a coprire il servizio di mensa scolastica, oggettivamente né allestito né goduto.

In situazioni simili, da valutare caso per caso, è possibile avanzare nei confronti degli istituti scolastici, scuole materne o asili nido, una domanda di rimborso della retta mensile integralmente versata o una domanda di rimborso parziale per la mensa o altri servizi accessori pagati ma non goduti. L’integralità o la parziarietà del rimborso può variare in ragione del fatto che la scuola abbia o meno allestito servizi di didattica a distanza, considerando il peso delle attività formative rispetto alla complessiva prestazione richiesta alla scuola e quindi differenziando una scuola di grado medio da una scuola elementare o per l’infanzia.

Gli articoli del Codice Civile su cui la domanda di rimborso può fondarsi sono gli articoli 1463 e 1464 a norma dei quali se la prestazione di una parte (la scuola) è divenuta impossibile (e tale è, giusto l’obbligo di sospensione delle attività), la parte impossibilitata non può pretendere la controprestazione dell’altra parte (genitore). Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, e questo potrebbe essere il caso della didattica svolta a distanza, la controparte può pretendere una riduzione della propria prestazione, cioè della retta scolastica, qualora abbia interesse a fruire della prestazione parziale.

Lo Studio legale dell’Avv. Tomì ha predisposto un facsimile di richiesta di rimborso o di riduzione della retta mensile. Potete scaricarlo dal link sottostante (o nella parte superiore dell’articolo) ed adattarlo alle Vostre esigenze.

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