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Coronavirus, covid-19

Coronavirus e violazione delle misure di contenimento: da reato a sanzione amministrativa

Il DL 19/2020 ha sostituito all’illecito penale un illecito amministrativo: nessun reato ma il rischio di una sanzione pecuniaria salata. E chi è stato fermato prima del 26 marzo?


Siamo prossimi alla fase 2 e alla riconquista, sia pure blanda, di alcune libertà. Mentre si discute di chi siano i “congiunti” che possiamo andare a trovare con la mascherina e all’interno della stessa regione, ci si interroga, soprattutto, sulle attività che potranno riaprire e su quelle che ancora dovranno aspettare. Dietro gli interrogativi si mischiano voglia di ripartire e preoccupazione, anche per le sanzioni: la “buona fede” del trasgressore, infatti, non basta ad evitare una contestazione di trasgressione e quindi è doveroso interrogarsi su cosa è possibile fare e cosa no.

Sulla materia delle sanzioni, comunque, il DPCM del 26 aprile non ha apportato nuove modifiche e il quadro resta quello delineato con il DL 19/2020. Di che si tratta?

Con il predetto DL 19/2020, datato 23 marzo e in vigore dal 26 marzo, il Governo ha apportato una rilevante modifica alla disciplina in materia di misure di contenimento anti-Covid19.

In particolare, dal 26 marzo, la violazione delle misure restrittive imposte con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (attualmente DPCM 10 aprile 2020) o con ordinanza della Regione, non è più punita a titolo di reato ma come illecito amministrativo.

In altre parole, se dal 23 febbraio al 26 marzo la violazione di una delle misure di contenimento comportava le conseguenze penali previste dall’art. 650 c.p., e quindi la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a € 206,00, dal 26 marzo la stessa condotta inosservante integra un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria, di importo, però, anche più “salato” del massimo dell’ammenda prima applicabile.

Non è più il Tribunale penale, quindi, che commina la sanzione ma l’agente accertatore, come accade per una violazione del Codice della strada.

La sanzione pecuniaria è dell’importo variabile da € 400,00 a € 3000,00 e aumentabile fino a un 1/3 qualora la violazione sia commessa con l’uso di un veicolo. È bene ricordare che per veicolo si intende anche la bicicletta.

Questa sanzione per la violazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, verrà comminata dal Prefetto o dalla Regione a seconda del provvedimento violato, se a carattere nazionale o regionale.

Proprio come per le violazioni del Codice della Strada, alle cui disposizioni il DL 19/20 fa richiamo, la sanzione può essere pagata nella misura minima di € 400,00 entro 30 giorni o nella misura ridotta del 30% sul minimo, quindi € 280,00, entro 5 giorni dall’accertamento.

Tutto chiaro, quindi, per chi è stato o venisse sanzionato dopo il 26 marzo 2020: il fatto non è più punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Ma che ne è di chi si è visto contestare la violazione delle misure anti-Covid quando il fatto era ancora punito come reato?

I fascicoli che sono arrivati nelle procure italiane dal 23 febbraio sono più di 100.000 mila. Quale ne sarà la sorte?

Anche questo è previsto dal DL 14/19 che all’articolo 4 co. 8 precisa che:

le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Vogliamo venire in soccorso al lettore con un agile schema:

  • Dal 26/03/2020 la violazione delle misure di distanziamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 salvi gli aumenti e le possibili riduzioni precisate sopra;
  • Dal 23/02/2020 al 26/03/2020 la violazione delle misure di distanziamento ricadeva nell’art. 650 c.p. e l’autore poteva incorrere nell’arresto fino a 3 mesi o nell’ammenda fino a € 206,00.

Per chi, quindi, si è visto contestare la violazione prima del DL 19/2020 (quando la condotta era punibile con il reato dell’art 650 c.p.):

  • → Se è già stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna, il giudice dell’esecuzione (G.E.) dovrà pronunciare ordinanza (ex art. 667, co. 4, c.p.p.) per revocare la condanna ma l’ammenda sarà comunque riscossa;
  • → Se il P.M. non ha ancora esercitato l’azione penale, ha 90 giorni dal 26/03/2020 per trasmettere gli atti all’Autorità Amministrativa competente (Prefetto o Regione) e annotare la trasmissione sul registro delle notizie di reato; la sanzione pecuniaria comminata dall’Autorità Amministrativa è di € 200,00.
  • → Se il P.M. aveva già esercitato l’azione penale, sarà il Giudice per le indagini preliminari (GIP) a trasmettere gli atti all’Autorità Amministrativa, entro 90 giorni dal 26/03/2020, dopo aver pronunciato (ex art. 129 c.p.p.) sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto come reato (ferma la pronuncia della sentenza più favorevole di assoluzione se l’imputato quel fatto, reato o non reato, non l’ha proprio commesso o se il fatto non sussiste). Come sopra, la sanzione sarà di € 200,00.

Il procedimento penale, quindi, si arresta dov’è ma l’Autorità Amministrativa ha tempo 90 giorni dal ricevimento degli atti davanti a sé per notificare gli estremi della violazione al trasgressore.

Quest’ultimo avrà 60 giorni dalla notifica per pagare in misura ridotta o fare ricorso amministrativo.

La sanzione comminata, come detto, sarà di € 200,00, e quindi una sanzione fissa a prescindere da quale fosse la condotta contestata e la sua gravità; sotto questo punto di vista, infatti, la scelta legislativa è oggetto di critica.

Per dovere di completezza, preme ricordare che il DL 19/2020 disciplina in modo parzialmente autonomo e più gravoso il caso in cui la condotta inosservante sia commessa nell’ambito di un’attività commerciale o altro esercizio soggetto a restrizione: in tal caso, infatti, alla sanzione pecuniaria si aggiunge anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con la possibilità di una sospensione di 5 giorni disposta in via di urgenza. L’ipotesi potrebbe essere quella in cui l’agente riscontri la presenza di più clienti senza mascherina all’interno di un esercizio commerciale.

È infine previsto, per tutti i possibili trasgressori, un aumento della sanzione in caso di reiterazione della violazione: in altre parole, chi è stato già sanzionato una volta, qualora commettesse altra violazione, verrebbe sanzionato con un importo raddoppiato (mentre la sanzione accessoria sarebbe applicata per il massimo dei giorni previsto, cioè 30).

Per tirare le fila, chi prima incorreva in un procedimento penale ora andrà incontro al più al pagamento di € 200,00, una sanzione ben minore di quella che potrebbe essere comminata oggi, pari nel minimo a € 280,00 per chi decida di pagare entro 5 giorni dall’accertamento.

Non ci stupisca, quindi, la variazione in corsa del legislatore: Il fatto non è più reato ma la sanzione pecuniaria ha spesso un effetto dissuasivo maggiore.

Qui e qui per leggere il nostro precedente articolo in tema di coronavirus.

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