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Costi Minimi e Autotrasporto: un successo per i trasportatori al Tribunale di Ferrara

La pronuncia del Tribunale di Ferrara fa chiarezza in materia di costi minimi riconoscendone l’applicazione e smentendo interpretazioni opposte.


Un altro importante successo dell’Avv. BARBARA TOMI’ sul Tribunale di Ferrara in materia di costi minimi dell’autotrasporto merci conto terzi.

Dovrà ricredersi, chi pensava che la classe dei trasportatori dovesse ormai rassegnarsi.

Sulla scottante materia dei costi minimi, ormai da più di un anno all’attenzione degli esperti di diritto dei trasporti, interviene finalmente un’importante pronuncia ottenuta dall’Avv. BARBARA TOMÌ che rappresenta da tempo diverse compagnie di autotrasportatori interessati a veder riconosciuto nelle aule giudiziarie il proprio diritto di adeguamento a corrispettivi minimi delle tariffe per i trasporti.

Tante negli ultimi mesi le interpretazioni contrarie, secondo le quali la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea il 4 settembre 2014 avrebbe messo una pietra tombale sull’intero istituto dei costi minimi. A rendere tutto più difficile anche pronunce dei nostri giudici nazionali che, senza distinguere di quali costi minimi i vettori chiedessero il rispetto, certo non dimostravano di dare la dovuta considerazione ai diritti di chi ha viaggiato per la committenza prima dell’istituzione del criticato Osservatorio e che, dalla pronuncia della Corte di Giustizia, rischiava di essere pregiudicato senza motivo.

A tale deriva ha messo un primo freno la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 80 del 15/04/2015, che ha chiamato i singoli Tribunali territoriali a non appiattirsi sulla sentenza della Corte di Giustizia ma a valutarne, caso per caso, l’incidenza sulle singole controversie, tenendo sempre presente che i giudici di Lussemburgo si sono limitati a stabilire l’incompatibilità con il diritto europeo del solo Osservatorio, peraltro per le modalità della sua composizione.

Agli esperti non poteva sfuggire, così, la recente pronuncia del 28 maggio 2015 con la quale il Tribunale di Roma ha chiarito che l’art. 83 bis D.L. 112/2008 deve essere comunque applicato, nonostante la sentenza della Corte di Giustizia, laddove non sia chiesta l’applicazione delle tariffe del censurato Osservatorio: esattamente ciò di cui era già convinta l’Avv. Tomì, che come legale di una ditta di autotrasporto, ha sostenuto le propri ragioni con la convinzione e determinazione che la contraddistinguono, davanti al Tribunale di Ferrara.

La sentenza europea si è limitata esclusivamente a sanzionare il sistema tariffario che si basava sul ruolo dell’Osservatorio dell’Autotrasporto: nessuna abolizione, dunque, dei costi minimi stabiliti in via ministeriale. Questo è il fulcro della decisione del Giudice del foro ferrarese che, con ordinanza dell’8 Luglio, ha accolto integralmente le argomentazioni avanzate dall’Avv. Tomì, dimostrando di riconoscere il diritto dei vettori a percepire corrispettivi minimi per i trasporti eseguiti.

La pronuncia fa chiarezza finalmente sulla materia e smentisce le interpretazioni di chi ha voluto dare al pronunciato della Corte di Giustizia un’applicazione anche troppo estensiva, fino a mettere in discussione principi cardine del nostro ordinamento. Per difendere in giudizio i vettori, infatti, l’Avv. Tomì ha anche dovuto precisare che l’abrogazione dell’art. 83 bis del D.L. 112/08, convertito con Legge 133/08, operata dall’ultima legge di stabilità, non ha efficacia retroattiva. E il Giudice ha confermato, con sollievo dei vettori ricorrenti i cui diritti sono fatti salvi. Del resto, non poteva essere diversamente.

Nessuna rassegnazione, quindi, quando il diritto è dalla parte dei diritti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTeTE CONTATTARE LO STUDIO LEGALE TOMI’.

0425-599946 – barbara.tomi@studiolegaletomi.it

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