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Coronavirus, covid-19

Coronavirus e trasporto merci su strada

Nella Fase 2 del contrasto all’emergenza Covid-19 la sicurezza dei lavoratori è un obiettivo primario: facciamo il punto per quel che riguarda gli autotrasportatori.


Dai prodotti ortofrutticoli e alimentari sino ai componenti industriali per tutti i settori essenziali: gli autotrasportatori non hanno mai smesso di viaggiare e, tanto più in questa nuova fase di parziale ripresa, continuano a farlo.
Per assicurare la sicurezza degli autisti e l’efficienza di tutto il settore, però, è necessario attenersi alle direttive provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e, in particolare, all’allegato annesso al Protocollo del 14 marzo 2020, che prende in considerazione le peculiarità dei vari tipi di trasporto, da quello aereo al caso dei Riders passando proprio per il trasporto merci su strada.

Volendo dedicarci, in particolar modo, a questo ambito specifico, le essenziali prescrizioni da rispettare sono queste:

  • Se l’autotrasportatore è sprovvisto di dispositivi individuali di protezione (DIP), cioè mascherina e guanti, può comunque entrare nell’azienda per il carico/scarico ma è fatto divieto di scendere dal mezzo;
  • L’autotrasportatore non deve entrare nei locali dell’azienda diversa dalla propria per nessun motivo, salva la facoltà di fruire dei servizi igienici che l’azienda ricevente il trasportatore per il carico o lo scarico deve apprestare e mantenere in condizioni igieniche di pulizia costante, con dotazione anche di dispenser di gel igienizzante per le mani;
  • Le operazioni di carico/scarico non devono comportare il contatto diretto tra autisti e operatori aziendali;
  • Se le operazioni di carico/scarico coinvolgono sia autisti sia operatori aziendali deve essere mantenuta la distanza di 1 metro;
  • Qualora per le predette operazioni non possa essere rispettata la distanza di 1 metro, è necessario e obbligatorio l’uso di mascherine e guanti, anche in luogo aperto.

Ciò vale per le operazioni propedeutiche e conclusive il carico/scarico delle merci ma occorre ricordare che vige anche l’obbligo di sanificare i mezzi, secondo le prescrizioni del Ministero della Salute e in particolare in forza della circolare N. 5443 del 22 febbraio 2020.

Nel dettaglio, i mezzi devono essere:

  • puliti completamente con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati;
  • decontaminati con l’uso di ipoclorito di sodio 0,1 % dopo la pulizia; per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, occorre utilizzare etanolo al 70 % dopo la pulizia con un detergente neutro.

Gli addetti alla pulizia dei mezzi devono indossare i DIP specifici (filtrante respiratorio FFP2 e FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e questi dispositivi devono essere rimossi secondo la specifica procedura di svestizione descritta nella stessa ordinanza ministeriale e poi smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Conoscere e applicare puntualmente queste prescrizioni è essenziale anche sotto il profilo della responsabilità alla quale un’azienda, che sia l’azienda committente o quella che presta il servizio di trasporto, potrebbe andare incontro qualora non si attenesse alle disposizioni di sicurezza.

Concludendo, considerata l’importanza vitale del settore del trasporto per tutta l’economia nazionale, è facile comprendere perché queste prescrizioni debbano diventare vere e proprie regole di condotta: la funzionalità dell’autotrasporto e la salute dei trasportatori passa, proprio, attraverso la sicurezza delle operazioni che precedono e seguono ogni singolo viaggio su strada.

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