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Contratto di convivenza, consulenza, accordo

L’accordo di convivenza: uno strumento da conoscere (e da adottare!)

Il contratto di convivenza ha fatto la sua comparsa quasi “in sordina”, nel 2016, con la Legge Cirinnà ed è ormai il momento di conoscere e di adottare questo strumento, utile e rapido. Si tratta di un accordo, autenticato da un avvocato, grazie al quale le coppie che convivono stabilmente possono regolare in proprio tutti gli aspetti della loro convivenza.


Dopo la novità della negoziazione assistita, introdotta nel 2014 e utile per far fronte alla rottura di un rapporto matrimoniale senza rivolgersi al Tribunale, il principio dell’accordo è stato riproposto e, questa volta, non per disciplinare la rottura di un rapporto maper regolare, con serenità e intelligenza, gli aspetti di una convivenza in atto.

Per effetto della Legge Cirinnà, infatti, le coppie che convivono stabilmente possono ora godere, in automatico, di diritti che, prima, erano in forse e che potevano essere riconosciuti (come anche no) solo a seguito di una causa in tribunale: oggi, ad esempio, il convivente subentra nel contratto di locazione in caso di morte del coniuge e ha diritto, a certi presupposti, agli alimenti se versa in stato di bisogno.

Ma non è tutto.

Con l’accordo di convivenza, e questa è la novità, le parti del rapporto potranno disciplinare, nel dettaglio, la propria relazione: il luogo di residenza (ovviamente comune!); le modalità di contribuzione al bilancio familiare e ripartizione delle spese; il mantenimento di eventuali figli; la proprietà di beni acquistati durante la convivenza e la loro eventuale divisione; la reciproca assistenza in caso di malattia, con la possibilità (anche) di designarsi vicendevolmente come amministratore di sostegno per il caso di incapacità di agire.

Soprattutto, è possibile far fronte a tutte le problematiche che, spiacevolmente ma realisticamente, potrebbero insorgere in caso di fine della convivenza:

1) sorte della casa familiare;

2) restituzione di eventuali prestiti;

3) “assegni di mantenimento” per uno dei conviventi o per i figli;

Nulla sarà più lasciato al caso. L’idea è quella di regolare la fine del rapporto come si può fare con gli accordi di separazione. L’accordo di convivenza, però, permette anche maggiori possibilità perché tutto può essere previsto in anticipo, limitando tutta la litigiosità che consegue alla fine di un rapporto e che spesso è motivata più da questioni economiche che personali.

La “giovinezza” di questo strumento, davvero poco adottato, ne fa una novità, spesso, anche per gli Uffici dell’Anagrafe Comunale. Tuttavia, la novità non deve scoraggiare! L’unico adempimento per i conviventi è quello di rendere al Comune di residenza una dichiarazione di convivenza, quella che la Legge Cirinnà chiama “iscrizione anagrafica” e che, normalmente, si risolve in un modulo da compilare per ufficializzare lo stato di “coppia stabilmente convivente”. Il resto sta all’avvocato di fiducia, che scrivere l’accordo “cucendolo” sulle esigenze della coppia.

Non si tratta affatto di “contrattualizzare i sentimenti”. Accordarsi conviene: la convivenza può trasformarsi in una realtà sicura, solida e stabile.

COME FARE?


Tutelarsi con lo strumento dell’accordo di convivenza è semplice e sono sufficienti poche mosse:

1) “ISCRIZIONE ANAGRAFICA” ai fini della Legge Cirinnà: basta recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza (o del Comune nel quale la coppia intende risiedere) e dichiarare di convivere stabilmente;

2) REDAZIONE DEL CONTRATTO: sarà l’avvocato di fiducia a stilare l’accordo, cucito sulle esigenze della coppia, e ad autenticarne la sottoscrizione;

3) REGISTRAZIONE ALL’ANAGRAFE COMUNALE: sarà ancora l’avvocato a depositare l’accordo autenticato in Comune per la registrazione.

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